Nella versione definitiva del decreto legge sulla sicurezza rimane la sospensione di sei mesi dell’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per gli appalti stipulati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti dovranno essere adeguati alle nuove regole, con l’inserimento della clausola di risoluzione automatica in caso di pagamenti non tracciabili, entro il 7 marzo 2011.
La tracciabilità rimane pienamente operativa per gli appalti stipulati dopo il il 7.9.2010; inoltre l’indicazione del CUP (codice unico di progetto) nei pagamenti può essere sostituita dal CIG (codice identificativo gara), che è già obbligatorio e che si applica anche alle forniture ed ai servizi.
Infine il decreto, oltre al bonifico, ammette anche altri mezzi di pagamento, “purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria”, senza però indicare quali essi siano.