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Ultime novità in campo fiscale

Nuove regole per gli assegni

Dal 30 aprile 2008 gli assegni bancari, circolari e postali di importo superiore a 5.000 euro dovranno essere necessariamente “non trasferibili”; è possible continuare ad utilizzare quelli già esistenti inserendo la clausola “non trasferible” ed eliminando il riferimento al limite di 12.500 euro stampato sull’assegno. Se un assegno “libero” di importo superiore ai 5.000 euro viene presentato all’incasso dal 30 aprile in poi, scatta la segnalazione al ministero dell’economia e si applica una sanzione dall1% al 40% dell’importo.

La clausola di non trasferibilità non è richiesta sugli assegni emessi “a me stesso”, dal momento che solo il traente ha potere per negoziarli.

Gli assegni senza la clausola di non trasferibilità stampata, consegnati dal 30 aprile in poi, pagheranno un’imposta di bollo di 1,5 euro per assegno. Sono esenti gli assegni consegnati prima anche se negoziati successivamente.

I titoli emessi prima del 30 aprile senza la clausola “non trasferibile” per un importo tra 5.000 e 12.500 euro potranno essere incassati anche dopo, senza sanzioni.

Le girate degli assegni inferiori ai 5.000 euro, dal 30 aprile, dovranno riportare anche il codice fiscale del girante (della società, nel caso di firma del legale rappresentante); in mancanza del codice fiscale la girata è nulla e invalida tutte le girate successive

Fonte: Sole 24 ore del 2008-03-21 pag. 29

Provvedimento: Legge num. 231/2007