Studio Sclavi Blog

Ultime novità in campo fiscale

interessi di mora su ritardati pagamenti – D. Lgs 231/2002

Il D. Lgs. 231/2002 ha introdotto gli interessi di mora nei pagamenti delle transazioni commerciali. La nuova normativa si applica a tutti i pagamenti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione per cessioni di beni o prestazioni di servizi.

La norma si applica ai contratti conclusi dopo l’8 agosto 2002, ma restano escluse le obbligazioni di pagamento adempiute prima del 7 novembre 2002.

Per i contraenti è possibile adottare un accordo sulla data di pagamento diverso da quello prescritto dalla legge, ma ciò non deve rappresentare l’abuso di una parte sull’altra (ad esempio, il creditore potrebbe non avere convenienza a richiedere gli interessi di mora su crediti di piccolo importo, dato che la gestione del calcolo degli interessi può essere più onerosa del ricavato). Le deroghe devono essere obbligatoriamente in forma scritta solo per i prodotti alimentari deteriorabili; negli altri casi la forma scritta è facoltativa, salvo la sua opportunità a fini probatori (è possibile indicare la clausola già in fattura: pagamento a x giorni, interessi moratori y%)

Per quanto concerne la contabilizzazione in bilancio, occorre la rilevazione del maturato giorno per giorno, come per gli interessi corrispettivi:
– per il creditore, è possibile appostare un fondo di svalutazione al passivo, stante l’incertezza sull’esigibilità e la difficoltà di recupero
– per il debitore, è obbligatoria l’esposizione in bilancio del debito a fine esercizio

Dal punto di vista fiscale:
– per il creditore: gli interessi maturati sono un ricavo e il mancato incasso è un costo fiscalmente deducibile e NON una liberalità verso il debitore;
– per il debitore, gli interessi maturati sono costo dell’esercizio e il loro mancato pagamento costituisce una sopravvenienza attiva.

Fonte: Sole 24 ore del 2003-03-28 pag. 25

Provvedimento: Circolare del 2003-03-27 num. Assonime 17