Le partecipazioni che danno diritto all’esercizio di più del quinto dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (più del decimo, se società quotate), si presumono immobilizzazioni finanziarie. Tale presunzione è relativa per le imprese soggette al D.Lgs. 127/91 (recepimento IV direttiva CEE) e assoluta per gli enti creditizi e finanziari.