Secondo la Cassazione, i segnali di indicazione installati lungo i bordi delle strade, con la menzione della ditta, anche se non contengono frasi propagandistiche, sono pur sempre idonei a svolgere una “funzione pubblicitaria” e, pertanto, sono soggetti all’imposta comunale sulla pubblicità.
Tali cartelli non sono assimilabili a quelli turistici e di territorio (art. 134 c. 1 lett. b regolamento attuazione codice della strada) poiché, contenendo il riferimento nominativo all’impresa, facilitano il raggiungimento della sede di quella specifica impresa e, pertanto costituiscono una vera e propria insegna pubblicitaria, analoga all’insegna sulla vetrina di un negozio.