Compensazione verticale: nessun limite né di importo né di imposta e nessun obbligo di modello F24; nessun impatto sul limite alle compensazioni (portato dal 1° gennaio 2014 da 1 miliardo di lire – 516 mila euro – a 700.000 euro dall’art. 9 comma 2 DL 35/2013)
Compensazione orizzontale fino a 5.000 euro: è richiesta la sola presentazione del modello F24; può essere presentato sia in banca sia tramite F24 on-line (procedura solo “suggerita” dalla CM 1/E/2010)
Compensazione orizzontale di crediti IVA tra 5.000 e 15.000 euro: compensazione in F24 on-line dopo almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione IVA senza visto di conformità e possibilità di utilizzo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA (1° gennaio 2014 per i primi 5.000 euro)
Compensazione orizzontale di crediti IRPEF, IRES e IRAP fino a 15.000 euro: è richiesta la sola presentazione del modello F24; utilizzo dal 1° gennaio 2014
Compensazione orizzontale di crediti IVA superiori a 15.000 euro: obbligo di modello F24 on-line; obbligo di presentazione della dichiarazione IVA con visto di conformità e possibilità di utilizzo dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione IVA (1° gennaio 2014 per i primi 5.000 euro)
Compensazione orizzontale di crediti IRPEF, IRES e IRAP superiori a 15.000 euro: presentazione del modello F24 e visto di conformità sulla dichiarazione. Al momento non sono richiesti né il modello F24 on-line né la preventiva presentazione della dichiarazione