Studio Sclavi Blog

Ultime novità in campo fiscale

Pagamenti dello Stato e cartelle esattoriali

L’art. 48 bis DPR 602/1973 impone a tutte le amministrazioni pubbliche che devono effettuare pagamenti di importo superiore a 10 mila euro di verificare l’assenza di morosità nel pagamento delle imposte da parte del beneficiario.

La presenza di una sentenza favorevole al contribuente che ha impugnato la cartella (anche se non è ancora stato emesso il relativo provvedimento di sgravio) così come la sospensione della cartella (in autotutela o da parte della commissione tributaria) annullano la morosità del contribuente. La regola si applica anche sia nel caso di sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che in quello in cui siano state impugnate.

Identica situazione si applica a seguito di rateazione della cartella, dove la morosità si verifica per il mancato pagamento delle rate alle scadenze previste.

L’impugnazione dell’avviso di accertamento, siccome da sola non produce la sospensione della riscossione, non è idonea ad annullare la morosità del contribuente, che si produce decorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella.

Fonte: Sole 24 ore del 26/08/2008 pag. 34

Provvedimento: Circolare num. 22 Ragioneria generale dello Stati