Se uno dei coniugi ha già acquistato prima del matrimonio un immobile con le agevolazioni prima casa, e acquista un nuovo immobile durante il matrimonio, le agevolazioni si applicano solo per il coniuge che non era proprietario di immobile, quindi sul 50% del valore dell’immobile acquistato durante il matrimonio. L’immobile acquistato in precedenza, infatti, non ricade in comunione.
Nel caso di incremento di quota dell’immobile (es. un soggetto che era proprietario del 50% della prima casa acquistata con le agevolazioni e acquista l’altro 50%), l’agevolazione si applica anche sull’incremento di quota perché la legge fiscale prevede che non bisogna essere proprietari “neanche per quote di […] ALTRA abitazione” acquistata con le agevolazioni.