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Numerazione delle fatture

La risoluzione 1/E/2013 chiarisce cosa significa in una fattura il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” riportato al comma 2 dell’art. 21 DPR 633/1972.

Fino al 2004 la situazione era di tutto riposo: la formulazione dell’articolo 21 prevedeva che “la fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo”. Solo i più pignoli potevano chiedersi cosa significasse “in ordine progressivo”, ma a questo avevano posto rimedio alcune risoluzioni ministeriali già a partire dalla fine degli anni ’80 (es. RM 600110 del 2.5.1989, che ammetteva la numerazione per serie multiple, ed RM 4/8/1998, che ammetteva codici alfanumerici nella numerazione). Però nulla vietava una progressività per trimestre o una progressività illimitata nel tempo.

Il D.Lgs. 52/2004 modifica la norma introducendo dopo “in ordine progressivo” le parole “per anno solare”. La modifica non è particolarmente fastidiosa, anzi, di fatto conferma la prassi che veniva già adottata praticamente da tutte le aziende, quella di ricominciare ogni anno dalla “fattura n. 1”.

Infine arriviamo alla legge 288/2012 dove, accanto alla dizione “numero progressivo” compaiono le parole “che la identifichi in modo univoco”. Purtroppo non compare anche una definizione di come deve essere fatto un numero progressivo per identificare la fattura in questo “modo univoco” che la legge rende obbligatorio dal 1° gennaio 2013.

La circolare 1/E/2013, nel chiarire quali sono le modalità di numerazione che soddisfano il nuovo obbligo, spiega le motivazioni della modifica normativa: “La Commissione europea aveva, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva”. Peccato che nella trascrizione dell’art. 226 della direttiva 2006/116/CE (“un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”) il riferimento alle serie sia stato dimenticato, rendendo dubbio il fatto che si potesse continuare ad adottare una serie di numerazione che inizia da 1 ogni anno solare.

In sintesi, tale obbligo può quindi essere assolto, a discrezione del soggetto che emette la fattura, in uno dei seguenti modi:
a) numerazione progressiva a decorrere dal 1° gennaio 2013 che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa;
b) numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 che inizia dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012;
c) continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.