La circolare 42/E del 9 novembre 2012 fornisce (finalmente!) chiarimenti sull’applicazione pratica del DL “sviluppo” n. 70 del 13 maggio 2011 circa la possibilità di documentare gli acquisti di carburante con le ricevute bancomat o carta di credito.
La scheda carburante non è più necessaria solo per i soggetti che pagano TUTTI i rifornimenti con una carta di credito o di debito o prepagata emessa da un soggetto nazionale o da un soggetto dotato di stabile organizzazione in Italia. Le persone fisiche possono utilizzare la medesima carta anche per altri acquisti privati. La carta di pagamento deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività economica e l’estratto conto rilasciato deve contenere gli elementi necessari per individuare l’acquisto effettuato (data, soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento e corrispettivo.
In mancanza di tutti questi elementi (in particolare quando coesistono rifornimenti pagati con moneta elettronica e pagati in contanti), è necessaria la tenuta della scheda carburante per ciascun veicolo, ai sensi del DPR 444/1997.