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Ultime novità in campo fiscale

IVA per cassa

Con la conversione in legge del decreto sviluppo, viene innalzato da 200 mila euro a 2 milioni di euro il limite per poter accedere al regime dell’IVA per cassa.

Vengono inoltre modificate le condizioni per la detrazione IVA sugli acquisti:
– il soggetto che applica l’IVA per cassa sulle fatture emesse deve applicare lo stesso regime anche sugli acquisti, detraendo l’IVA solo quando paga i propri fornitori
– il soggetto che riceve una fattura con IVA per cassa, se applica il regime IVA normale, può detrarre immediatamente l’IVA

Il rinvio della detrazione IVA sulle fatture di acquisto scatta anche in presenza di una sola fattura emessa con IVA per cassa, per cui perde di significato l’applicazione dell’IVA per cassa solo per alcune fatture o per alcuni clienti.

Siccome la detrazione IVA dipende dalle condizioni del soggetto che riceve la fattura e non dal regime scelto da chi la emette, diviene irrilevante l’indicazione in fattura dell’IVA per cassa.

Rimane il limite di differimento di un anno, dopo il quale l’IVA è dovuta anche in assenza di incasso, che continua a non applicarsi in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Sono esclusi dall’IVA per cassa i soggetti che adottano i regimi speciali IVA (margine, agenzia di viaggio) e quelli che operano nei settori per cui è previsto il reverse-charge. Possono invece adottare l’IVA per cassa i soggetti che rientrano nei regimi speciali di agricoltura e spettacolo

L’entrata in vigore della nuova norma è demandata ad un decreto ministeriale che deve essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 83.

Fonte: Sole 24 ore del 2012-08-04 pag. 17

Provvedimento: Decr. legge del 2012-06-22 num. 83 art. 32-bis