Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, l’art. 8 comma 35 L. 67/1988 introduce una deroga al principio generale delle prestazioni di servizi soggette ad IVA “nel caso in cui il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale utilizzato. Tale rimborso deve essere, però, esattamente uguale alle retribuzioni ed agli altri oneri perché ciò che occorre ai fini della irrilevanza è, come riconosciuto dalla dottrina e dall’Amministrazione finanziaria, che si tratti di una operazione sostanzialmente neutra, ovverosia di una vicenda che non comporti un guadagno per il distaccante, ma nemmeno un risparmio per il distaccatario, visto che, in caso contrario, non vi sarebbe ragione di riservarle un trattamento diverso dal normale”.
Il corrispettivo viene a configurarsi come rimborso di anticipazione in nome e per conto della controparte, esclusa da IVA ai sendi dell’art. 15 comma 1 n. 3 DPR 633/1972