L’articolo 93 del DL 1/2012 concede finalmente la possibilità al cessionario di detrarre l’IVA derivante da accertamento a carico del cedente / prestatore a seguito di accertamento.
Se un’operazione imponibile, a seguito di accertamento, viene riqualificata con un’aliquota più elevata (oppure un’operazione fatturata come esente o non imponibile viene accertata come imponibile), il cedente / prestatore ha diritto di rivalersi per l’imposta sull’acquirente per l’imposta richiesta dall’erario e per i relativi interessi e sanzioni, dopo averne effettuato il versamento. Il cliente ha diritto a detrarre l’IVA entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui riceve l’addebito.
Anche se è auspicabile un chiarimento normativo che preveda il caso specifico, è corretto ritenere che tale norma si applichi anche al caso di cessioni assoggettate ad imposta di registro, che vengono riqualificate come operazioni in ambito IVA.