Il fisco, nella circolare in oggetto, vieta la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell’IVA non detratta sulle spese di ristorazione, senza però darne nessuna motivazione. La circolare riporta unicamente la frase “l’IVA indetraibile non può, naturalmente, costituire un costo ai fini della determinazione del reddito”.
Tale posizione del fisco è in contrasto con l’art. 19 DPR 633/1972 e gli artt. 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, ove si afferma che la detrazione dell’IVA è un diritto del contribuente e non un obbligo. La rinuncia a tale diritto, se motivata da questioni di economicità, genera un costo inerente, ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
In tale senso si sono espressi sia l’Assonime (circolare 55 del 21 ottobre 2008) che il ministero delle finanze (note 517 e 557 del 1980: se il costo per la gestione della fattura è superiore al beneficio derivante dalla detrazione dell’IVA, è legittima la contabilizzazione dell’IVA come costo e la sua deduzione ai fini delle imposte sui redditi.