L’agenzia delle entrate ribadisce che l’inversione contabile si applica quando committente e subappaltatore svolgono entrabi un’attività rientrante nella sezione F della tabella Atecofin 2004 / Ateco 2007.
Se uno dei due soggetti possiede anche un altro codice attività, occorre fare riferimento a quello in cui ricade l’attività oggetto del contratto di subappalto.
I riferimenti di prassi sono:
– ris. 347/E del 28/11/07: la fornitura con posa in opera di pompe e sistemi idraulici da parte di una società che li fabbrica NON rientra nel regime del reverse charge, perché l’attività di “fabbricazione” non rientra nella sezione F della tabella Ateco 2007
– ris. 173/E del 24/4/2008: è rilevante il codice attività al momento della stipula del contratto di subappalto, cambi successivi di codice attività sono irrilevanti.
– ris. 174/E del 24/4/2008: la realizzazione di opere civili per conto di un appaltatore si configura come subappalto.