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Ultime novità in campo fiscale

Reverse charge nell’edilizia

I soggetti interessati sono quelli che svolgono attività di cui alla lettera F della tabella ATECOFIN 2004 (codici che iniziano con “45”).

Il reverse charge si applica se i soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese che rivestono la qualifica di “appaltatori” di “subappaltatori” in relazione all’esecuzione dell’intervento edilizo; tale regime quindi NON si applica alle prestazioni rese DIRETTAMENTE alle impese che hanno acquistato terreni per la costruzione di immobili o fabbricati per la loro ristrutturazione.

Sono incluse nella disciplina anche le prestazioni di servizi in cui è prevalente la componente personale rispetto alla struttura organizzata (es. intonacatura, tinteggiatura).

Sono escluse le prestazioni di opera intellettuale (progettazione, direzione lavori) rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera che (art. 12 c. 1 DPR 633/72), costituiscono ai fini IVA “cessioni di beni” e non “prestazioni di servizi”

Fonte: Sole 24 ore del 2006-12-30 pag. 23

Provvedimento: Circolare del 2006-12-29 num. 37/E