Il rimborso IVA non spetta se, in mancanza dell’esercizio di attività, il contribuente non ha fornito prova del diretto collegamento tra gli acquisti effettuati e l’oggetto dell’impresa esercitata..
Il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti sussiste sia nel caso in cui l’impresa non abbia ancora inizato ad operare (Corte di Giustizia UE, cause 268/83 e 110/94), sia se l’impresa non è mai passata alla fase operativa a seguito di uno studio di redditività (causa 110/94), sia se il mancato utilizzo dei beni dipende da fattori estranei alla sua volontà (causa C-37/95). Anche nel caso di cessazione dell’attività è ammessa la detrazione dell’IVA – es. nel caso di impossibilità di recesso anticipato da un contratto di locazione – (causa 32/03).