In recepimento della sentenza della Corte di giustizia europea del 20/11/2003, la circolare in questione riassume e coordina le interpretazioni dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72, ribadendo che l’esenzione IVA si applica solo prestazioni di diagnosi, cura e (possibilmente) guarigione delle persone. In particolare:
– prestazioni di medicina legale: sono comprese nelle prestazioni di “diagnosi, cura e riabilitazione” anche trattamenti ed esami medici a carattere profilattico nei confronti delle persone che non presentano nessuna patologia; devono invece essere assoggettate ad IVA le attività dei medici che consistono in perizie eseguite tramite esame fisico, prevlievi di sangue ed esami di cartelle cliniche, allo scopo di verificare il rispetto di condizioni legali o contrattuali o, comunque, per scopi diversi dalla tutela della salute.
– cause di servizio: sono soggette ad IVA gli accertamenti effettuati per il riconoscimento delle “cause di servizio” per le prestazioni INAIL e per le pensioni di invalidità
– patenti di guida: sono sempre esenti da IVA (soggetti disabili e non)
– medici di famiglia: sono esenti da IVA le attività istituzionali e convenzionali, compresa la certificazione collegata alla tutela della salute delle persone. Sono soggette a IVA le certificazioni di natura peritale (es. per l’assegno di invalidità)
– medicina sul luogo di lavoro: le prestazioni sono esenti da IVA perchè lo scopo è la tutela della salute dei lavoratori
– chirurgia estetica: le prestazioni sono esenti da IVA in quanto connesse al benessere psico-fisico delle persone