La cessione di marchi nell’ambito di cessione di azienda o di ramo d’azienda non deve essere scorportata dall’operazione ed assoggettata separatamente ad IVA, ma viene assoggettata ad imposta di registro insieme a tutti gli altri beni e diritti trasferiti
L’art. 2/b DPR 633/72 prevede che non siano considerate cessioni di beni le cessioni di aziende ed i conferimenti in società.
Nel caso di cessione del marchio, separatamente o indipendentemente dalla cessione d’azienda o di ramo di azienda, si applica l’art. 3 n. 2 DPR 633/72, che considera prestazioni di servizi (soggette ad IVA) le cessioni di diritti relativi a marchi e insegne.