L’agenzia delle entrate ha modificato le proprie posizioni esposte nella cicolare 39/E del 16 marzo 2004.
Secondo l’art. 10 n. 27-ter DPR 633/72, sono esenti da IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la sicurezza sociale, effettuate da organismi di diritto publbico o da altri organismi riconosciuti con carattere sociale.
Con la presente circolare, l’agenzia delle entrate accoglie il parere dell’avvocatura dello Stato (Cs. 29067/04 – sezione I del 30/7/04), che ritiene rientrare nell’esenzione anche le prestazioni di assistenza domiciliare o ambulatoriali rese da comunità, Onlus, cooperative sociali o simili.
Le cooperative non sociali possono godere solo dell’aliquota agevolata del 4%.