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Ultime novità in campo fiscale

esenzione IVA sulle prestazioni sanitarie

L’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 DPR 633/72 si applica solo alle prestazioni sanitarie in senso stretto, cioè a quelle di “diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge”.

Pertanto le attività accessorie, quali quelle che consistono nel mettere a disposizione apparecchiature o strutture sono imponibili nei modi ordinari.

Se le attività accessorie sono svolte dallo stesso soggetto che svolge l’attività principale, invece, si applica l’esenzione IVA.

Fonte: Sole 24 ore del 2003-08-02 pag. 20

Provvedimento: Risoluzione del 2003-08-01 num. 167/E