La perdita di beni per cause accidentali si fa tramite documenti forniti da un organo dell’amministrazione o, in mancanza, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 45 DPR 455/2000, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto o da quando se ne è avuto conoscenza.
La dichiarazione dell’amministrazione è es. la denuncia di furto; quando tale fatto è noto all’autorità competente (inondazione o incendio), non è neanche necessario che il contribuente abbia copia della denuncia.
Nella dichiarazione occorre indicare solo il valore complessivo dei beni perduti, è l’amministrazione che deve richiedere il dettaglio in sede di un eventuale accertamento.
Non è necessario descrivere l’evento fortuito.