La parte di corrispettivo incassata a fronte di una cessione di beni, destinata ad iniziative di solidarietà, non è soggetta né a IVA (non è corrispettivo della cessione ai sensi dell’art. 13 DPR 633/72) né ad imposte sui redditi (il ricavo è al netto degli eventuali sconti).
E’ però necessario che 1) il cliente conferisca con atto scritto apposito mandato irrevocabile ex art. 1740 c.c. alla società di versare le somme al comitato che gestisce l’iniziativa di solidarietà e che 2) il versamento delle somme risulti da apposita documentazione rilasciata dal comitato.