Dal 1º gennaio 1998, per i beni ad uso promiscuo l’IVA è detraibile in proporzione al rapporto tra la superficie utilizzata per l’esercizio dell’attività e quella utilizzata per uso abitazione. Se, ad esempio, un professionista utilizza il 20% della propria abitazione come studio, potrà dedurre il 20% dell’IVA sul metano da riscaldamento
E’ dubbio per telefono e simili