E’ possibile stornare l’IVA sulla parte impagata della fattura all’avvio di una procedura concorsuale a carico del cliente o all’esito infruttuoso di una procedura esecutiva.
Lo storno dell’IVA da parte del fornitore rende il cliente debitore dell’IVA a suo tempo detratta, quindi l’insinuazione al passivo fallimentare o l’avvio di una procedura esecutiva deve essere fatto dall’amministrazione finanziaria.
In pratica, si emette una N.C. di sola IVA.
Ai fini del bilancio e delle imposte dirette, il credito si svaluta solo per la parte dell’imponibile, in quanto l’IVA può essere recuperata integralmente (cfr. 24 ore del 26/3/97 pag. 22)