Le cessioni di immobili sono esenti da IVA (art. 10 n. 8-bis DPR 633/72); sono invece imponibili quando sono effettuate dall’impresa costruttrice o da un’immobiliare di compravendita.
La cessione esente sconta l’imposta di registro in misura proporzionale 8%.
Dal 1º gennaio 97, l’imposta è ridotta all’1%, alle seguenti condizioni:
– la cessione del fabbricato è esente IVA (ma nel campo -> cessione da immobiliare)
– l’acquirente deve essere un’immobiliare di compravendita e deve trasferire i beni entro tre anni.
In sintesi:
– se chi vende è un privato -> registro all’8%;
– se chi vende è un’immobiliare di gestione o altro tipo di impresa -> reg. 1% se l’immobiliare di compravendita che lo acquista dichiara di volerlo cedere entro 3 anni, altrimenti registro 8% (nessuna dichiarazione in atto di acquisto = 8%)
– se chi vende è un’immobiliare di rivendita o il costrittore -> IVA 8%