La possibilità di riporto delle perdite senza limite di tempo introdotta dall’art. 23 DL 98/2011 vale per tutte le perdite ancora valide alla data di chiusura dell’esercizio che era in corso alla data del 6 luglio 2011.
Vengono confermati sia il limite dell’80% che la possibilità di riporto solo per i soggetto IRES.