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Ultime novità in campo fiscale

Riporto delle perdite

Scompare il limite di 5 anni per il riporto delle perdite da parte dei soggetti IRES; le perdite pregresse potranno però essere compensate solo nel limite dell’80% del reddito imponibile degli anni successivi. Di conseguenza, pur in presenza di predite di anni precedenti, il 20% del reddito è comunque assoggettato a tassazione IRES. La norma non chiarisce la decorrenza della disposizione: in analogia a quanto previsto dallo statuto del contribuente per le modifiche IRES, a fruire della possibilità di riporto illimitato dovrebbero essere solo le perdite che si formano nell’esercizio 2011 e nei successivi, mentre per le perdite precedenti continua ad applicarsi il limite di 5 anni.

Per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (ditte individuali e società di persone) le perdite di impresa si compensano con i redditi di impresa dello stesso anno; l’eventuale eccedenza continua ad essere riportabile in 5 anni.

Per imprese in contabilità semplificata e professionisti le perdite si compensano con gli altri redditi dell’anno della persona; è esclusa ogni possibilità di riporto.

Fonte: Sole 24 ore del 2011-07-22 pag. 25

Provvedimento: Decr. legge num. 98/2011