Con la riforma del diritto societario è ammesso il conferimento di opera o servizi nel capitale delle Srl.
La Srl conferitaria deve registrare il conferimento nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci A o B-I-7, per un valore pari alle quote attribuite al socio; successivamente imputa a conto economico il costo relativo alle quote di prestazioni effettivamente ricevute ed utilizzate nell’esercizio. Tale costo è fiscalmente deducibile in base all’art. 109 c. 2 lettera b del TUIR.
Il socio conferente non subisce alcuna tassazione al momento della sottoscrizione delle quote, perché sono imponibili solo il valore normale dei beni e dei crediti (art. 9 c. 2 TUIR). Se il conferente è un imprenditore, dovrà tassare per competenza la quota corrispondente al costo dedotto dalla Srl conferitaria; se è un lavoratore autonomo (anche occasionale) o un collaboratore a progetto il compenso si intenderà percepito (e quindi tassabile) nel momento in cui la conferitaria abbatterà il credito nei confronti del socio. Le eventuali ritenute fiscali devono essere operate al momento di abbattimento del credito; l’eventuale IVA dovrà essere applicata quando la Srl conferitaria rileva il costo del conferimento.
In caso di cessione di quote, la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione il costo o valore di acquisto. Le quote di prestazioni già eseguite, e quindi tassate, devono essere sommate al costo di acquisto della quota, per evitare la doppia tassazione. Analogo incremento del valore di acquisto della partecipazione si dovrebbe avere nel caso di cessione della quota prima dell’integrale liberazione ma con sottoscrittore originario che rimane impegnato ad eseguire la prestazione, per evitare la duplicazione tra la tassazione della plusvalenza e quella delle future prestazioni da eseguire, anche se la norma su questo punto non è chiara.