Le sentenze 3870 e 5040 della Cassazione hanno sottoposto al Primo Presidente l’opportunità di devolvere alle Sezioni Unite le questioni relative all’applicazione dell’IRAP alle attività svolte:
– tramite società semplici
– con personale addetto a mansioni esecutive.
Secondo la Cassazione (sentenze 4111, 7609, 9787, 9790, 10754, 18749 e 19072 del 2014) si ha assoggettamento ad IRAP in presenza di un collaboratore “stabile”, mentre altre volte (sentenze da 22019 a 22025 del 2013) non vi è assoggettamento ad IRAP in presenza di dipendenti o collaboratori meramente esecutivi (es. segretaria, pulizia locali).
La presenza di un collaboratore meramente esecutivo non dovrebbe realizzare il presupposto impositivo IRAP dal momento che tale collaboratore non aggiunge nessun surplus che va a incrementare l’attività produttiva del professionista.
L’Agenzia delle entrate (direttiva 42 del 2014) condivide la tesi più restrittiva, ritenendo l’IRAP sempre applicabile in presenza di dipendenti o collaboratori, qualunque siano le mansioni però in questo caso l’IRAP si trasforma in un’imposta sul reddito.
Le sentenze 4060/2015 e 22674/2014 della Cassazione ritengono applicabile l’IRAP quando vengono corrisposti compensi a terzi particolarmente elevato per prestazioni afferenti l’attività professionali e quando il professionista si avvale di una società di servizi a lui riconducibile.