I medici di medicina generale in convenzione con il SSN non sono soggetti all’IRAP dal momento che l’organizzazione non produce vantaggi economici rispetto a quanto deriva dalle capacità individuali. Dal momento che orari di lavoro, obbligatorietà della struttura minima e conformità a standard predefiniti sono stabiliti, mentre il compenso dipende solo dal numero di assistiti, la struttura è un onere che riduce i proventi prestabiliti invece di accrescere le potenzialità economiche del professionista.
Analogo parere è stato espresso dalle Commissioni tributarie provinciale di Roma (sezione 48 – sentenza 102 del 28/1/2010) e regionale del Lazio (sezione 35 – sentenza 13 del 25/1/2010)