Secondo quanto previsto nel paragrafo 12 della circolare, è il contribuente a dover provare l’assenza di una struttura organizzata qualora chieda il rimborso dell’IRAP versata.
Nel caso in cui il contribuente non presenti il quadro IQ, ritenendo certa l’assenza del presupposto impositivo nei sui confronti, spetta al fisco dimostrare la presenza della struttura organizzata emettendo l’atto di accertamento o effettuando le operazioni preliminari (invio dei questionari, invito al contribuente a comparire). L’assenza del quadro IQ non incide né sulla corettezza dell’invio telematico della dichiarazione né sulla possibilità di controllo del fisco, che ha a disposizone i dati reddituali da quadro RE e gli studi di settore. Secondo la circolare 2/IR dell’Istituto di ricerca del CNDC, gli elementi addotti dal fisco devono, come di consueto negli accertamenti tributari, presentare i caratteri di gravità, precisione e concordanza.