Il compenso agli amministratori è reddito di collaborazione coordinata e continuativa, se l’amministratore non esercita una professione che ha come oggetto l’amminstrazione di società. Come tale non è soggetto all’IRAP in capo all’amministratore ma non è deducibile dall’imponibile IRAP della società.
Se l’amministratore è dipendente della società, il compenso come amministratore viene attratto nel reddito di lavoro dipendente. Anche in questo caso non è soggetto all’IRAP in capo all’amministratore ma non è deducibile dall’imponibile IRAP della società.
Se l’amministratore è dottore commercialista o ragioniere, il compenso viene attratto nel reddito professionale. In questo caso è soggetto all’IRAP in capo all’amministratore ed è deducibile dall’imponibile IRAP della società.
Il compenso ai sindaci, se questi sono iscritti a un albo, è deducibile dalla società, ma è soggetto all’IRAP in capo al sindaco, essendo attratto nella sfera dei compensi professionali. Se il sindaco non è iscritto all’albo, valgono le regole esposte per gli amministratori