L’INPS rivede la questione relativa alla contribuzione Gestione Separata sui diritti d’autore, rispetto a quanto aveva affermato a settembre nel messaggio 14712 emesso a settembre 2013 e riconosce che non deve essere applicata alcuna contribuzione.
Infatti il comma 26 dell’art. 2 della legge 335/1995, istitutiva della Gestione Separata, prevede l’obbligo di contribuzione per i soggetti che “svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 articolo 49 (ora 53)” del testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986. I diritti d’autore sono invece disciplinati dal medesimo art. 53, ma al comma 2, per cui rimangono esclusi dall’obbligo di contribuzione.