Il comma 12 dell’art. 18 contiene l’interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) relativa all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i professionisti per i quali non vi è l’obbligo di versamento alla cassa previdenziale della categoria, come normalmente avviene per i professionisti già pensionati.
Le casse previdenziali di diritto privato possono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della manovra, adeguare i proprio statuti prevedendo l’obbligatorietà di iscrizione anche per i professionisti già pensionati che continuano ad esercitare la professione ed il versamento di un contributo soggettivo con aliquota non inferiore alla metà di quella degli iscritti ordinari.