Dal 2016 viene soppressa la TASI sull’abitazione principale e sulle pertinenze (per tutti vale la definizione definita ai fini IMU), con eccezione degli immobili di lusso iscritti nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Viene soppressa anche la quota TASI per l’inquilino dell’abitazione principale, nel caso si stata introdotta dal comune.
Per i terreni agricoli, viene soppresso il criterio dell’altitudine e si ritorna alle regole della circolare 9/1993 in materia di ICI. In generale saranno soggetti ad IMU i terreni di pianura con eccezione di quelli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionisti.
Sugli immobili affittati a canone concordato, IMU e TASI fruiranno di una riduzione del 25%.