Le perdite di impresa maturate prima dell’entrata in vigore della legge 145/2018 (comma 23) sono riportabili senza limiti di tempo (e non più per un massimo di 5 anni) e possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi di impresa degli anni successivi senza vincoli temporali, ma sempre nei limiti dell’80% dei successivi redditi di impresa, come avviene per i soggetti IRES.
Per i soggetti in contabilità semplificata per cassa (art. 66 TUIR), le perdite maturate nel 2017 sono utilizzabili:
– nel 2018 e nel 2019 fino al 40% del reddito di impresa di tali anni
– nel 2020 fino al 60% del reddito di impresa dell’anno.
Successivamente a tale triennio, si applicano le regole ordinarie dell’80% senza limiti temporali
Per i soggetti nel regime dei minimi continua ad applicarsi il riporto al massimo quinquennale ma con possibilità di utilizzo integrale.
Mancano ancora i chiarimenti in caso di cessazione dell’attività, ma si ritiene che nell’ultimo periodo di imposta le perdite siano utilizzabili integralmente in quanto la normativa fiscale non è tesa a proibirne l’uso ma solo a diluirne l’effetto nel tempo