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Rettifica plusvalenza cessione immobili

Il valore di un immobile, definito in sede di accertamento con adesione in capo all’acquirente, ai fini dell’imposta di registro non ha valore probatorio ai fini della rettifica della plusvalenza in capo al venditore.

La plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi (art. 68 TUIR), infatti, è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti per la vendita dell’immobile e i prezzo di acquisto maggiorato degli oneri di diretta imputazione. Invece la base imponibile dell’imposta di registro è costituita dal valore venale del bene.

Fonte: Sole 24 ore del 20/01/2014 pag. 28

Provvedimento: Decis. C.Trib. num. CTR Lombardia 140/28/2013