I commi 105 – 106 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 modificano il comma 5 dell’art. 101 TUIR estendendo anche ai soggetti non-IAS la disposizione secondo cui gli “elementi certi e precisi” sussistono nel caso di cancellazione del credito dalla contabilità in applicazione dei principi contabili, indipendentemente dallo schema contrattuale da cui deriva tale cancellazione.
Rimane comunque per il fisco la possibilità di sindacare sia l’inerenza della perdita su crediti sia della non economicità dell’operazione, che potrebbe nascondere un atto di liberalità.