La deduzione fiscale delle perdite su crediti di modesta entità può essere effettuata a condizione che tale perdita sia imputata a conto economico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 comma 4 TUIR. Non è quindi possibile dedurre la perdita come variazione in diminuzione del reddito di impresa nel modello UNICO.
Sempre nel rispetto del TUIR, che consente la deduzione dei componenti negativi di reddito imputati al conto economico degli esercizi precedenti, fanno eccezione le perdite su crediti già contabilizzate, la cui deduzione non era stata effettuata in base alla vecchia normativa e quelle per le quali alla chiusura dell’esercizio non sono ancora decorsi i 6 mesi.
Per il primo anno di entrata in vigore della norma, sarà quindi possibile dedurre tutte le perdite su crediti di modesta entità registrate e conto economico negli esercizi 2011 e precedenti, venendo a manifestarsi il requisito dei sei mesi dalla scadenza.
Per i crediti dell’esercizio 2012 e successivi, fermo restando l’obbligo di registrare a conto economico la perdita nel momento in cui la somma non appare più recuperabile in base alla prudente valutazione degli amministratori, la deduzione fiscale può essere operata nel momento in cui vengono a decorrere i sei mesi dalla scadenza originaria del credito. Potrebbe quindi verificarsi il caso di un credito di modesto ammontare per il quale la società non ritenga di intraprendere azioni per il recupero (es. per il rapporto tra costo dell’azione legale e l’ammontare del credito oppure poiché in base allo stato finanziario del cliente il credito appare sicuramente inesigibile) che viene girato a perdita immediatamente. In conformità al DL 83 la deduzione fiscale deve essere rinviata al momento in cui scade il termine dei sei mesi e quindi, eventualmente, anche all’esercizio successivo.