L’art. 4-bis del DL 16/2012, convertito dalla legge 44/2012 sopprime il vincolo di durata minima del contratto di leasing ai fini della deducibilità fiscale del relativi canoni.
I canoni dei contratti di leasing sono deducibili nel rispetto delle norme fiscali, ma non assume più rilevanza la durata del contratto stipulato con la società di leasing; tale norma è applicabile anche nel caso del lease-back.
Considerando l’esempio di un leasing immobiliare di 15 anni, la durata “fiscale” è di 18 anni. L’importo del costo del bene per il concedente più gli interessi è deducibile in 18 anni in quote costanti; nei primi 15 anni l’impresa effettuerà riprese in UNICO per la differenza tra i canoni pagati e 1/18 del costo totale del leasing; dal 16° al 18° anno vi saranno variazioni in diminuzione dell’imponibile per le quote deducibili. Ai fini IRAP è deducibile la quota imputata a conto economico, dato che tale imposta si applica sulle risultanze di bilancio.
Ai fini IRES deve inoltre essere considerata la “quota terreno” di indeducibilità (30% per i fabbricati industriali) e la quota interessi compresa nel canone deve essere inserita nel calcolo della deducibilità degli interessi passivi, ai fini del confronto con il ROL.
Per l’IRAP rimane l’indeducibilità della quota interessi, calcolata con il metodo forfetario (differenza tra il costo del bene per il concedente diviso il numero di anni di durata del contratto e quanto registrato a conto economico nell’esercizio).