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Costi per sponsorizzazioni

La deducibilità dei costi di sponsorizzazione non è subordinata all’incremento dei ricavi ma ad una semplice correlazione all’attività d’impresa. L’onere della prova dell’inerenza è in capo al contribuente solo quando vi sono dei dubbi sulla loro riconducibiità alla produzione del reddito o alla sfera imprenditoriale; in tutti gli altri casi è il fisco a dover l’estraneità.

Nella sentenza, la Cassazione esamina la ripartizione dell’onere probatorio tra contribuente e fisco e conclude che è il contribuente a dover provare l’inerenza del costo con l’attività svolta e dei fatti che danno vita a costi deducibili, ma tale regola vale soltanto quando sia dubbia la correlazione tra costo ed attività esercitata. Per le spese necessarie alla produzione del reddito e quelle fisiologiche (macchinari, materie prime) grava sul fisco l’onere di provare la non inerenza.

Nel caso esaminato (costi per la promozione del marchio sostenuti dalla controllata italiana mentre il marchio è di proprietà della casa madre giapponese), la Cassazione ritiene evidente il collegamento dell’utilizzo del marchio oggetto della sponsorizzazione con l’attività d’impresa, per cui l’onere probatorio è in capo al fisco. Della stessa tesi sono state le sentenze di Ctp e Ctr.

Fonte: Sole 24 ore del 2012-04-28 pag. 25

Provvedimento: Sent. Cassaz. num. 6548/2012