La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventa strutturale con l’inserimento nel TUIR; non vi è più scadenza né necessità di proroga anno per anno.
Potranno beneficiare della detrazione tutti i contribuenti che possiedono o detengono un immobile in base ad un titolo idoneo (es. inquilino, comodatario usufruttuario), sempre entro il limite di 48 mila euro per unità immobiliare. La ripartizione è fissata in 10 anni per tutti i contribuenti, indipendentemente dall’età.
Viene aggiornato l’elenco dei lavori, che ora comprende
– lavori, anche di manutenzione ordinaria, sulle parti comuni condominiali, quali muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni, vestiboli. Rispetto ad oggi, verranno esclusi portinerie e ascensori.
– lavori sulle singole unità immobiliari per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Vengono inserite nell’elenco anche le unità immobiliari rurali e le relative pertinenze.
– realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune
– rimozione delle barriere architettoniche
– interventi di cablatura, risparmio energetico, antifurto, contenimento dell’inquinamento acustico e misure antisismiche.
Viene confermata anche la detrazione per gli acquirenti di immobili ristrutturati, pari al 25% del prezzo pagato per l’acquisto dell’unità immobiliare, ma solo se l’acquisto avviene nei 6 mesi successivi alla conclusione dei lavori.
La detrazione passa agli eredi, per le annualità non fruite dal defunto, ma solo se continuano a detenere materialmente l’immobile.
Nel caso di vendita dell’immobile, il trasferimento agli acquirenti è automatico, salvo diverso accordo tra le parti.