Studio Sclavi Blog

Ultime novità in campo fiscale

Deducibilità fiscale delle perdite su crediti

Le perdite su crediti possono essere dedotte solo nell’esercizio di competenza, cioè nell’esercizio in cui si acquista la certezza che il credito non potrà essere incassato.

In caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, si può fare coincidere tale momento con la data di dichiarazione del fallimento o con quella di chiusura della procedura. Secondo la Casszione, gli elementi “certi e precisi” richiesti dalla norma fiscale, non possono sussistere per tutta la durata della procedura, altrimenti si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del momento in cui far valere tale diritto (e, per i soggetti IRPEF, ciò si rifletterebbe anche sull’aliquota di tassazione applicata).

La deducibilità fiscale è inoltre consentita sia nel caso di insinuazione al passivo fallimentare che in caso di inerzia del creditore (magari perché il creditore ritiene che le spese di insinuazione siano superiori alla possibilità di recupero), dato che l’art. 101 TUIR non fa alcuna menzione del fatto che il creditore debba attivarsi per esigere il credito.

L’assoggettamento del debitore ad una delle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) costituisce una presunzione legale dello stato di insolvenza del debitore; il creditore non necessita di ulteriori elementi per aver diritto a dedurre fiscalmente la perdita su crediti.

Per quanto riguarda le imprese estere, il Chapter 11 statunitense non è equiparabile ad una procedura concorsuale (circolare 36/E/1992), quanto ad una situazione di crisi temporanea.

Fonte: Sole 24 ore del 2010-11-22 pag. 3

Provvedimento: Sent. Cassaz. num. 22135/2010