Il credito che matura in capo all’erede per compensi relativi all’attività professionale svolta dal de cuius mantengono l’essenza di reddito professionale, anche se la somma non è più erogata al professionista.
Tra la giurisprudenza di merito, nello stesso senso vi sono la decisione 5736/98 della Commissione tributaria centrale, ove si sottolinea anche che l’imposta di successione deve essere determinata sul compenso al netto delle imposte sui redditi, per evitare la doppia imposizione.
Ad analoghe conclusioni, ma con un procedimento contrario, arriva la risoluzione III-5-1001/1994, che ritiene legittima la deduzione ai fini IRPEF delle somme pagate a titolo di imposta sulle successioni.
Dal punto di vista IVA, le somme incassate dagli eredi sono escluse dal tributo, per mancanza dei presupposti soggettivi.