La modalità più comune ammessa dall’attuale normativa fiscale per il recupero dell’Irpef versata, ma non dovuta, consiste nella presentazione di un’istanza di rimborso.
A questo fine, l’articolo 38, primo comma, DPR n. 602/73, prevede che “il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”.
L’Agenzia delle Entrate ha interpretato tale norma nel senso di ammettere l’istanza di rimborso dei versamenti diretti esclusivamente nelle ipotesi in cui il prelievo alla fonte sia stato viziato, sotto il profilo tributario, per ragioni inerenti la debenza stessa delle imposte, come avviene, ad esempio, nei casi di:
– errore materiale;
– duplicazione, totale o parziale, dell’obbligo di versamento;
– inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo di versamento.