Secondo la Superma Corte, siccome dalla lettura dell’art. 66 c. 3 del TUIR (ora art. 109) risulta che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”, l’anno di competenza per operare la deduzione è quello “in cui si acquistaa la certezza che il credito non può essere soddisfatto, perchè in quel momento si manifestano gli elementi certi e precisi”.
“Diversamente opinando, si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo di imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturandoo la regola espressa dal principio di competenza”
Pertanto la deduzione deve essere operata nell’esercizio in cui si presentano procedure esecutive infruttuose e/o il legale attesta l’impossibilità di recupero del credito.
Nel caso di procedure concorsuali, non è necessaria la deduzione dell’intero importo del credito nell’esercizio di apertura del fallimento (sentenza C.Cassaz. 12831/2002), purché il comportamento sia determinato da dati oggettivi.