Alle persone fisiche ed agli enti soggetti all’IRES è consentita la deduzione dal reddito complessivo delle liberalità in denaro o natura erogate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica.
I soggetti ammessi a ricevere le liberalità “agevolate” dovranno essere individuati con un decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’economia e del MIUR.
Lo sconto fiscale è ammissibile fino al massimo al 10% del reddito dichiarato, con il tetto di 70 mila euro all’anno.
L’istituzione che riceve i contributi deve tenere regolare contabilità e redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.