I costi sostenuti dalle imprese per organizzare un meeting in una località di villeggiatura costituiscono spese di rappresentanza parzialmente deducibili (art. 108 TUIR), dal momento che non sono previste controprestazioni da parte dei partecipanti al meeting, ma sono volte solamente ad accrescere il prestigio aziendale.
Viceversa, le spese per convention destinate a presentare o promuovere nuovi prodotti sono spese interamente deducibili ai sensi dell’art. 109 TUIR (es. ospitalità a clienti in occasioni di fiere – R.M. 316/E DEL 2003; pranzi con clienti per il protrarsi delle trattative commerciali – Cassazione 7803/2000; cena sociale per la totalità dei dipendenti – art. 100 c. 1 TUIR)