Ai fini della determinazione dell’IRPEF sui redditi del 2003, i contribuenti possono applicare le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, se più favorevoli di quelle in vigore per l’anno 2003 (detrazioni di imposta in luogo di no-tax area). Per fare ciò, tuttavia, occorre presentare la dichiarazione dei redditi UNICO 2004 o 730/2004, in quanto i sostituti di imposta devono effettuare i coguagli di fine anno unicamente in base alle disposizioni in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003.
La no-tax area si applica solo per l’IRPEF e non anche per le addizionali regionale e comunale